STATUTO DELLA “FONDAZIONE EMANUELE GIANTURCO
per gli studi giuridici, economici e socio-politici”
 
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE
Tra il Comune di Avigliano, la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza e l’”Istituto Banco di Napoli - Fondazione”, è costituita la “FONDAZIONE EMANUELE GIANTURCO per gli studi giuridici, economici e socio-politici”.
 
ARTICOLO 2 – SEDE
La Fondazione ha sede nel Comune di Avigliano (PZ), con indirizzo provvisorio presso la Casa Comunale, in Corso Emanuele Gianturco n. 31.
 
ARTICOLO 3 - SCOPO
La Fondazione, aconfessionale, apolitica ed apartitica, non ha scopo di lucro. Essa fonda le proprie radici in un territorio che ha dato i natali ad illustri giuristi, avvocati e magistrati, ed ha lo scopo di porsi quale centro propulsore - in ambito locale, regionale e nazionale - per la diffusione dello studio, l'approfondimento e la ricerca in materie giuridiche, economiche e sociali, con particolare riferimento ai settori:
a1) del diritto;
a2) dell'economia;
a3) delle formazioni sociali;
a4) delle comunità locali;
a5) delle istituzioni pubbliche;
b) dei loro riflessi in ambito comunitario ed internazionale.
Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà svolgere attività di studio, di promozione e di intervento sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, simposi ed ogni altra iniziativa anche editoriale o artistica rispondente alle finalità statutarie, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio. In particolare, la Fondazione potrà perseguire sia la finalità di promuovere studi giuridici, economici e socio-politici, in via teorica e generale, sia collaborando - come impulso o sostegno - a ricerche legate alle esigenze del territorio e delle istituzioni locali, estendendo, inoltre, la sua attività anche a problematiche di sviluppo del territorio integrato nel sistema delle opportunità e degli effetti giuridici economici e sociali nazionali, comunitari e internazionali. Quanto sopra si esercita sia direttamente che indirettamente con prestazioni a favore di istituti ed enti aventi scopi analoghi anche attraverso una costante sinergia a livello internazionale di uomini ed esperienze.
 
ARTICOLO 4 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  • dal fondo di dotazione, costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai Fondatori, e che viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo, in misura non inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
  • dai contributi in danaro versati a tale titolo dai Sostenitori, e che viene annualmente determinato del Consiglio Direttivo;
  • dai contributi in qualsiasi natura, lasciti o donazioni apportati dai Fondatori, dai Sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  • dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione da parte dei Fondatori, dai Sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini;
  • dalle somme derivanti dai redditi e dagli avanzi di esercizio che il Consiglio Direttivo statuirà che siano finalizzati all’incremento del patrimonio.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi patrimoniali di alcun tipo.
 
ARTICOLO 5 – MEZZI ECONOMICI PER LA GESTIONE
La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini dalle rendite patrimoniali e da qualsiasi contributo che perverrà da parte dei Fondatori, dei Sostenitori, da società, enti pubblici privati ovvero da privati cittadini, espressamente destinato all’attuazione degli scopi statutari e non all’incremento del patrimonio.
 
ARTICOLO 6 – I FONDATORI
I Fondatori durano in carica senza limiti di tempo e decadono per estinzione o dimissioni.
Spetta ai Fondatori:
  • nominare il Presidente della Fondazione;
  • nominare il Consiglio Direttivo della Fondazione, sostituendone i membri alla scadenza del mandato, ovvero in caso di morte o dimissioni;
  • nominare il Comitato scientifico;
  • approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale;
  • modificare lo statuto;
  • discutere ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei Fondatori.
I Fondatori si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione. Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione scritta a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data della riunione.
Le deliberazioni dei Fondatori sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dagli stessi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni dei Fondatori sarà redatto verbale a cura del Presidente della Fondazione e conservato in apposito libro dei verbali. Per le modifiche allo statuto, il verbale verrà redatto da Notaio.
 
ARTICOLO 7 – I SOSTENITORI
Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private o gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, anche mediante contributi in denaro determinati annualmente, nelle forme e misure più congrue, dal Consiglio Direttivo.
 
ARTICOLO 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato scientifico.
Per l’esercizio delle cariche non verrà riconosciuto alcun compenso.
 
ARTICOLO 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato per un solo mandato. Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Adotta, in caso di emergenza, tutti i provvedimenti necessari nell’interesse della Fondazione, sottoponendoli nella successiva seduta al Consiglio direttivo.
Inoltre il Presidente:
- convoca e presiede la riunione dei Fondatori;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- all’occorrenza, e nell’ambito delle sue attribuzioni, nomina procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.
 
ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro membri eletti dai Fondatori, nonché da non oltre due rappresentanti comuni dei Sostenitori, eletti in misura proporzionale al numero degli stessi Sostenitori, secondo quanto stabilito da apposito regolamento interno che dovrà essere approvato entro sei mesi dall'insediamento del primo Consiglio Direttivo. Ciascun Fondatore ha diritto di designare un proprio membro in seno al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili per un solo mandato. Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi membri, qualora non vi abbiano provveduto i Fondatori all’atto della nomina del Consiglio, il Vice Presidente che esercita le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o inadempimento di quest’ultimo. Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari od utili all’efficienza della Fondazione, al raggiungimento degli scopi statutari ed allo sviluppo della stessa. In generale, il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:
  • redige il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale;
  • fissa la destinazione di eventuali contributi;
  • delibera l’impiego dei mezzi necessari al funzionamento della Fondazione;
  • delibera i regolamenti interni;
  • può creare comitati consultivi, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
  • delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci, quali Sostenitori, ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;
  • determina il contributo annuo, in danaro, che verrà versato dai Fondatori e dai Sostenitori al fine di integrare il Fondo di dotazione della Fondazione;
  • dispone il più conveniente impiego del patrimonio;
  • delibera l’eventuale accantonamento di parte delle somme derivanti dai redditi patrimoniali al fine di incrementare il patrimonio della Fondazione;
  • nomina e licenzia il personale dipendente, eventualmente assunto e ad esso assimilato, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
  • nomina il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione, sostituendone i membri alla scadenza del mandato, ovvero in caso di morte o dimissioni;
  • convoca l'Assemblea dei Sostenitori per l'elezione del o dei rappresentanti comuni in seno al Consiglio Direttivo.
 
ARTICOLO 10 bis – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente che lo presiede con lettera raccomandata da spedirsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima. Il Consiglio Direttivo dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 
ARTICOLO 11 – IL DIRETTORE
Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può procedere alla nomina di un Direttore. Il Direttore collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, predispone lo schema di bilancio consuntivo, funge da segretario del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali, dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale
dipendente.
 
ARTICOLO 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La vigilanza contabile sulla amministrazione della Fondazione è esercitata dal Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo. Il Collegio nomina il suo Presidente fra i componenti qualora non vi abbiano
provveduto i Fondatori in sede di nomina dell’intero collegio. Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un solo mandato.
 
ARTICOLO 13 – IL COMITATO SCIENTIFICO
I Fondatori, attraverso il proprio membro in seno al Consiglio Direttivo, procedono alla nomina - tra le personalità locali, regionali e nazionali più autorevoli nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione - di un Comitato Scientifico, composto da quattro componenti. Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie e può attribuire la competenza su singoli argomenti ai propri membri. Il Comitato fornisce il proprio parere consultivo agli organi statutari sulle iniziative culturali con particolare riguardo alla organizzazione delle riunioni, convegni, seminari e simposi, alle iniziative editoriali ed artistiche ed alla concessione di sovvenzioni, premi e borse di studio.
Il Comitato dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un solo mandato.
 
ARTICOLO 14 – GESTIONE ANNUALE E BILANCIO
La gestione della Fondazione inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla formazione del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dei Fondatori entro il 30 giugno di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi dell’esercizio saranno destinati sia ad incremento del patrimonio che per la realizzazione delle attività di cui all’oggetto sociale.
 
ARTICOLO 15 – LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE
Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri organismi aventi analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità.
 
ARTICOLO 16 - RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.
 
Allegato “F” all’Atto Costitutivo di Fondazione stipulato in Avigliano il 14 dicembre 2005 per rogito del Notaio Avv. Vito Pace, repertorio n. 2867 – raccolta n. 961, registrato a Potenza il 22 dicembre 2005.